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21/05/2026 13:39 - Avv. Luca Vancheri

Volo cancellato? La compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni delle agenzie di viaggio

DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI

Volo cancellato? La compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni delle agenzie di viaggio

A cura di Avv. Luca Vancheri

In caso di volo cancellato e senza proposta alternativa di viaggio offerta dalla compagnia aerea, la stessa nella prassi tende a rimborsare il prezzo del  biglietto aereo al netto dei costi di agenzia pagati dal passeggero per l'acquisto del volo. Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha messo la parola fine a questa pratica scorretta.

Infatti, con la sentenza del 15 gennaio 2026 nella causa C-45/24 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che in caso di cancellazione del volo, il rimborso del biglietto deve ricomprendere anche le commissioni trattenute dagli intermediari per l'acqusisto del volo.

Vediamo in che modo questa sentenza rafforza i diritti dei passeggeri aerei.

Il caso

La vicenda da cui trae origine la sentenza in questione vede coinvolti diversi passeggeri che avevano acquistato sul portale di una famosa agenzia di viaggi on-line un biglietto di andata e ritorno della compagnia aerea KLM da Vienna a Lima. A seguito della cancellazione del volo, la compagnia aerea aveva rimborsato il prezzo del biglietto pagato dai passeggeri al netto delle commissioni pagate all'agenzia intermediaria.

La compagnia aerea si è difesa sostenendo di non essere tenuta a rimborsare il prezzo pagato dai passeggeri nella sua totalità in quanto ignorava l'esistenza e il valore dell'importo pagato dai passeggeri all'agenzia a titolo di commissioni di servizio.

La decisione della Corte UE: la tutela del passeggero prevale sulle ragioni della compagnia aerea in ossequio allo spirito del Regolamento CE 261/04

La Corte di Giustizia UE ha dato ragione ai passeggeri aerei sulla base dei seguenti assunti.

  • La compagnia aerea che autorizza un'agenzia di viaggi ad emettere biglietti in nome e per suo conto è a conoscenza del fatto che questo intermediario richiede al passeggero delle commissioni;
  • Le commissioni dell'agenzia sono una componente inevitabile del costo sostenuto dal passeggero per l'acquisto del biglietto aereo tramite intermediario online e, pertanto, il vettore aereo acconsentendo alla vendita dei suoi biglietti tramite l'agenzia autorizza implicitamente la stessa ad applicare la commissioni sul prezzo di acqusito dei biglietti aerei;
  • Per far scattare l'obbligo di rimborso la compagnia aerea non necessita di conoscere la cifra esatta della commissione.

Cosa cambia adesso per i passeggeri aerei?

Questa sentenza ha un impatto pratico enorme. Trattandosi di una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, essa si applica a tutti i voli cancellati soggetti alla disciplina del Regolamento CE 261/04 ed acquistati tramite agenzia viaggi fisica od on-line.

D'ora in avanti, pertanto, se un volo viene cancellato:

  1. Il passeggero ha diritto al rimborso completo di quanto effettivamente pagato al momento dell'acquisto all'agenzia.

  2. La compagnia aerea non può decurtare la cifra relativa ai costi di agenzia o alle commissioni dei portali di prenotazione.

  3. Se la compagnia rifiuta il rimborso di tale quota, il passeggero può far valere la sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2026 per esigere l'importo integrale.

Informazione Legale e Tutela del Passeggero 

Alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-45/24), i passeggeri che hanno subito la cancellazione di un volo hanno diritto a verificare la correttezza dei rimborsi ricevuti, con particolare riferimento alle commissioni delle agenzie di viaggio.

Lo Studio Legale VancheriLex offre assistenza e consulenza per la valutazione della tua posizione e per l'eventuale recupero delle somme indebitamente trattenute.

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