
Diritto condominiale
a cura di Avv. Luca Vancheri
1. Quali sono le modalità di convocazione dell'assemblea di condominio previste dalla Legge?
L'articolo 66 terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede in modo espresso quali sono i mezzi cui deve far ricorso l'amminisstratore di condominio per la convocazione dei condòmini all'assemblea.
In particolare, secondo tale norma le forme di convocazione sono:
-la raccomandata con avviso di ricevimento;
-la posta elettronica certificata;
-il fax;
-la consegna a mano al condòmino o a chi per egli con prova dell'avvenuta consegna.
Il successivo articolo 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che la norma di cui all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è inderogabile e, pertanto, l'amministratore di condominio non può convocare l'assemblea di condominio con modalità diverse rispetto a quelle espressamente menzionate nell'articolo 66.
2. Si può convocare il condòmino all'assemblea di condominio tramite WhatsApp?
In applicazione dell'articolo 66 terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile, l'amministratore di condominio non può convocare il condòmino all'assemblea tramite WhatsApp.
L'amministratore di condominio è obbligato a non utilizzare WhatsApp per la convocazione in quanto tale strumento non consente di avere certezza circa l'effettivo inoltro, ricezione e lettura della convoocazione.
WhatsApp può essere considerato solo come un mezzo per comunicare in via preventiva la futura convocazione che avverrà comunque secondo le forme previste dalla Legge.
3. Cosa accade alle delibere adottate in un assemblea di condominio convocata tramite WhatsApp?
Queste delibere possono essere impugnate dai singoli condòmini dissenzienti o assenti all'assemblea al fine di ottenere dal Giudice l'annullamento delle stesse sulla base della motivazione che i condòmini sono stati convocati all'assemblea tramite WhatsApp. Le delibere devono essere impugnate entro 30 giorni, così come previsto dall'articolo 1137 del codice civile.
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