
Per i passeggeri a mobilità ridotta la sedia a rotelle costituisce un presidio medico fondamentale per i loro spostamenti, compresi quelli in aereo.
Tale predetta condizione impone ai passeggeri a mobilità ridotta l'imbarco sull'aeromobile del dispositivo in questione.
Cosa può fare il passeggero qualora al termine del volo ravvisi che la sedia è stata danneggiata?
Anzitutto può recarsi allo sportello Lost&Found dell'aeroporto di arrivo per denunciare il danneggiamento. L'addetto rilascerà al passeggero un P.I.R. (Property irregulatity report) ossia un documento attestante il danneggiamento della sedia a rotelle.
Successivamente, il passeggero può rivolgersi ad un rivenditore di sedie a rotelle per valutare la recuperabilità o meno del presidio.
Sia in caso di riparazione che di sostituzione e nuovo acquisto, il passeggero deve farsi rilasciare una quietanza attestante il costo sostenuto.
Il passeggero munito di P.I.R. e quietanza può inoltrare alla compagnia aerea reclamo per ottenere il rimborso delle spese sostenute, anche quelle di eventuale noleggio di sedia a rotelle sostitutiva di quella danneggiata.
Chi è responsabile del danno arrecato alla sedia a rotelle durante le operazioni di volo?
La responsabilità è della compagnia aerea e non dell'handler che si occupa delle operazioni di imbarco e di sbarco della sedia a rotelle.
Quali tipologie di danni possono essere reclamati dal passeggero in caso di sedia a rotelle danneggiata?
Il passeggero può anzitutto reclamare il danno patrimoniale, ossia richiedere alla compagnia aerea il rimborso delle spese sostenute per la riparazione o sostituzione della sedia a rotelle nonché le spese sostenute per il noleggio di una sedia sostitutiva di quella danneggiata in attesa della riparazione. Il rimborso può essere richiesto previa esibizione della quietanza di pagamento nonchè di certificazione attestante l'irreparabilità della sedia nel caso di acquisto di un nuovo dispositivo.
Inoltre, il passeggero può richiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale qualora, ad esempio, "l'assenza della sedia non ha consentito il godimento della vacanza" nell'ipotesi in cui il trasferimento aereo è stato acquistato proprio per tale motivo (Trib. Venezia sentenza 871/2023). Il valore del danno non patrimoniale è determinato dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 codice civile.
Da non dimenticare che, il passeggero aereo a mobilità ridotta riceve ampia tutela nei trasferimenti aerei grazie alle norme contemplate dal Regolamento CE 1107/2006, il cui articolo 12 prevede il diritto del passeggero a vedersi risarcito il danno arrecato alla propria sedia a rotelle.
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