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19/12/2024 15:44 - Avv. Luca Vancheri

Ritardi aerei? I passeggeri hanno diritto a compensazione pecuniaria, anche se avvisati di un orario diverso per il check-in.

Il diritto del passeggero aereo alla compensazione pecuniaria in caso di volo in ritardo

Il legislatore europeo ha il grande merito di aver approvato nel 2004 un importante impianto normativo che tutela in modo significativo il passeggero aereo in tutte le fasi inerenti al trasferimento da un luogo ad un altro tramite aeromobile.

Il riferimento è al famigerato Reg. CE 261 dell'11 febbraio 2004, il quale proprio quest'anno ha compiuto vent'anni dalla sua entrata in vigore.

Il Regolamento contiene disposizioni volte a garantire tutela al passeggero aereo in tre casi di disservizio della compagnia aerea:

-negato imbarco;

-cancellazione del volo;

-ritardo del volo.

In merito al ritardo del volo, la normativa predeve che se questo è superiore alle due ore, il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea dei buoni (voucher) per l'acquisto di cibi, bevande e per effettuare chiamate.

Qualora il ritardo sia superiore alle cinque ore, il passeggero può legittimamente rinunciare al volo e richiedere il rimborso del biglietto del volo non utilizzato.

Se, invece, il ritardo è tale che il volo è programmato in partenza l'indomani, il passeggero ha diritto ad ottenere dal vettore il pagamento di una sistemazione in una struttura alberghiera per trascorrere la notte.

Il Regolamento, però, nulla dice in merito ad eventuali risarcimenti da riconoscere al passeggero in caso di ritardo del volo. In ciò è stato emblematico il lavoro della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale in sede di interpretazione degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento ha statuito che il ritardo del volo all'arrivo pari o superiore alle tre ore è equiparabile alla cancellazione del volo: pertanto, il passeggero ha diritto ad ottenere dal vettore il pagamento di una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7.

La compensazione pecuniaria è un risarcimento forfettario che ha il fine di ristorare la perdita di tempo patita dal passeggero in caso di ritardo prolungato del volo all'arrivo a destinazione.

Dunque, in caso di ritardo all'arrivo di tre o più ore, il passeggero può reclamare al vettore le seguenti compensazioni pecuniarie:

-euro 250,00 per tratte inferiori a 1500 chilometri;

-euro 400,00 per tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

-euro 300,00 per tratte oltre 3500 chilometri e ritardo compreso tra 3 e 4 ore;

-euro 600,00 per  tratte oltre 3500 chilometri.

La compensazione pecuniaria non è dovuta al passeggero nell'ipotesi di imputabilità del ritardo a circostanze eccezionali, ossia ad eventi non controllabili dalla compagnia aerea, come il maltempo che imperversa su uno degli aeroporti interessati dal volo.

Se la compagnia aerea avverte per tempo il passeggero del ritardo e questi non si presenta al check-in all'orario schedulato, ma successivamente, ha diritto alla compensazione pecuniaria?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza 7010/2024 ha stabilito:

il passeggero aereo che viene avvisato per tempo del ritardo del volo e non si presenta al check-in all'orario stabilito nella prenotazione, ha diritto alla compensazione pecuniaria se giunge a destinazione con un ritardo di tre o più ore. Infatti, non ha alcun rilievo la circostanza dell'avviso e dunque del fatto che il passeggero non abbia perso tempo in aeroporto a causa del ritardo; la compensazione è dovuta per il solo fatto che il volo sia operato in ritardo all'arrivo indipendentemente dal fatto che il vettore si sia premurato di avvertire il passeggero di presentarsi in un orario successivo a quello indicato nella prenotazione per via dell'operatività tardiva del trasporto.

Questo principio è stato applicato correttamente dal Tribunale di Busto Arsizio, il quale nella recente sentenza 1505 del 17 dicembre 2024 ha riconosciuto il diritto del passeggero aereo ad ottenere la compensazione pecuniaria per ritardo del volo oltre le sei ore nonostante avesse ricevuto dalla compagnia aerea comunicazione di recarsi in aeroporto in un orario successivo a quello schedulato. Ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria non rileva la circostanza che il passeggero sia stato avvisato del ritardo del volo e si sia presentato al check-in dopo l'orario programmato, ma bisogna solo valutare se l'aereo è giunto a destinazione con un ritardo di oltre tre ore.

Avv. Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it 

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