
23/04/2024 20:00 - Avvocato Luca Vancheri
Rimborso costo pacchetto turistico per sopravvenuta impossibilità
L'articolo 41 comma quarto del codice del Turismo (d.gls 79/2011) disciplina l'ipotesi in cui il viaggiatore, che ha acquistato un pacchetto turistico, si ritrovi nell'impossibilità di utilizzare tali servizi e voglia, pertanto, ottenere la restituzione delle somme pagate al tour operator a seguito della conclusione del contratto.
Ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte che non riesce ad utilizzare la contro-prestazione per via di un evento di impossibilità sopravvenuta ha diritto alla restituzione della propria prestazione.
Dunque, secondo il tenore codicistico, nel caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta del viaggiatore, questi ha diritto ad ottenere dal tour operator o dall'agenzia viaggi la restituzione delle somme corrisposte per assicurarsi i servizi inclusi nel package.
L'evento deve presentarsi come una circostanza inevitabile e strordinaria, come un qualcosa che non è imputabile al viaggiatore ed è oggettivamente incontrollabile e invincibile.
Pertanto, sul viaggiatore grava l'onere di dimostrare che a causa dell'evento di forza maggiore egli non può utilizzare il pacchetto turistico e richiede il rimborso delle somme pagate.
La richiesta di risoluzione del contratto di pacchetto turistico e di restituzione delle somme deve essere avanzata dal viaggiatore al professionista (tour operator o agenzia viaggi) non appena viene a conoscenza dell'evento impeditivo, attraverso strumenti che diano certezza dell'avvenuta comunicazione (raccomandata A/R o posta elettronica certificata).
In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta del viaggiatore, questi non deve pagare penali al professionista, ma, anzi, ha diritto ad ottenere il rimborso totale del prezzo pagato.
Qualora l'evento di impossibilità sopravvenuta dovesse riguardare uno solo dei viaggiatori inclusi nel pacchetto, il diritto al rimborso si estende a tutti gli altri viaggiatori, poiché la finalità della vacanza non è solo quella ricreativa e rigenerativa, ma è anche quella della condivisione del viaggio (Corte App. Milano sent. 1039/2024).
Il considerando 31 della Direttiva UE 2302/2015, relativa ai pacchetti turistici e che ha portato a modiche del Codice del Turismo, riporta in maniera esemplificativa alcuni eventi di impossibilità sopravvenuta che possono essere invocati dal passeggero per la risoluzione del contratto:
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conflitti armati;
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gravi problemi di sicurezza, come il terrorismo;
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rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio ;
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calamità naturali;
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condizioni metereologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione.
La Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è copiosa in merito alla questione qui trattata. In particolare, gli eventi di impossibilità sopravvenuta considerati nelle recenti sentenze sono quelli relativi a patologie improvvise gravanti sul viaggiatore o alla pandemia del Covid-19.
Tra le recenti sentenze, in tema di risoluzione del contratto di pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta, merita menzione la numero 2085/2023 del Tribunale di Catania. In questo caso il Giudice è stato chiamato a decidere in merito alla domanda di rimborso del costo di un pacchetto turistico presentata da viaggiatori che avevano rinunciato a viaggiare a seguito della verificazione di un terremoto presso la località di destinazione. La sentenza non ha riconosciuto il diritto del viaggiatore al rimborso in quanto il terremoto aveva colpito una zona molto lontana rispetto a quella dove i viaggiatori avrebbero dovuto trascorrere la vacanza; inoltre, non vi era stato alcun invito da parte del Ministero degli Esteri italiano a non partire per il luogo di destinazione finale dei viaggiatori, né le strutture alberghiere di vacanza erano state interessate da danni postumi all'evento sismico.
La pronuncia del Tribunale di Catania, dunque, evidenzia come non si possa chiedere la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico sulla base di un mero allarmismo, ma l'evento catastrofico deve essere tale da impedire concretamente al viaggiatore di godere dei servizi turistici acquistati.
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