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20/04/2026 09:10 - Avv. Luca Vancheri

Passeggera cade durante discesa da autobus di linea e si frattura omero. Chi risponde del danno?

Il fatto

Una donna, scendendo da un autobus urbano, è caduta a causa dell'eccessivo dislivello tra la pedana del mezzo e il manto stradale. L'incidente ha causato una frattura dell'omero sinistro con conseguenti esiti invalidanti e permanenti.

La responsabilità del vettore (Art. 1681 c.c.)

La norma di riferimento in questo caso è l'articolo 1681 del codice civile secondo il quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. 

Il vettore è responsabile del trasporto, ossia del trasferimento di una persona da un luogo ad un altro. Questo trasferimento deve avvenire in modo tale da garantire l'incolumità della persona trasportata.

L'articolo 1681 del codice civile pone in capo al vettore una presunzione di responsabilità per danni, che può essere invocata dal viaggiatore quando questi riesce a dimostrare il nesso di causalità tra il danno patito e l'attività del vettore nell'esecuzione del contratto di trasporto.

Il vettore può andare esente dalle proprie responsabilità se riesce a dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso per evitare il danno e se riesce a dimostrare che l'evento dannoso è un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

La decisione del Tribunale di Imperia

Il Giudice nella sentenza in questione ha evidenziato come qualsiasi sinistro che si verifica durante la salita e la discesa dall'autobus rappresenta un evento che si concretizza durante il viaggio (trasporto) poiché la salita e la discesa sono operazioni essenziali all'esecuzione del contratto di trasporto di persone.

Pertanto, se la passeggera cade durante una di queste operazioni e riesce a dimostrare che le lesioni fisiche patite sono direttamente connesse ad una di queste attività, allora ella ha diritto ad ottenere dal vettore il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'autista faccia scendere i passeggeri in uno spazio non adibito a fermata dove sono parcheggiati veicoli che ostruiscono il passaggio.

La passeggera, nel caso di specie, è riuscita a dimostrare in Giudizio il danno patito e il nesso di causalità tra la caduta e il danno con conseguente suo diritto ad ottenere dal vettore il pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Per la prova del danno la passeggera si è avvalsa della documentazione medica nonché della CTU (consulenza tecnica d'ufficio) medico-legale.

Conclusioni

Questa sentenza del Tribunale di Imperia evidenzia ancora una volta che il passeggero, quale utente debole del rapporto contrattuale di trasporto, può far valere il suo diritto ad essere risarcito del danno, patito durante il trasferimento o nelle operazioni ad esso accessorie, producendo in Giudizio il titolo di viaggio e la documentazione medica da cui risultano le attività di soccorso, gli interventi chirurgici e le prestazioni riabilitative post-trauma.

Nota a sentenza di Avv. Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it

 

 

 

 

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