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04/11/2025 14:45 - Avvocato Luca Vancheri

Pacchetto turistico e recesso per rischio sanitario: quando il rimborso non spetta al viaggiatore

Il Tribunale di Isernia con sentenza 333 del 30 ottobre 2025 ha chiarito i limiti degli obblighi informativi delle agenzie di viaggio, specialmente quando si tratta di rischi sanitari noti. La sentenza riguarda il caso di tre viaggiatori che, dopo aver pagato un pacchetto turistico per la Birmania, hanno annullato il viaggio all'ultimo minuto scoprendo la necessità della profilassi antimalarica, di cui sostenevano di non essere stati informati.

Il Tribunale, però, ha respinto integralmente le loro richieste di rimborso. Ecco i punti chiave.

1. Il fatto: annullamento last-minute per rischio malaria

Nel novembre 2015, tre viaggiatori acquistano un pacchetto turistico per la Birmania, organizzato da un tour operator e venduto da una specifica agenzia (l'intermediaria). Dopo aver pagato l'intero costo del pacchetto, i viaggiatori, a soli due giorni dalla partenza, scoprono da un altro componente del gruppo che la malaria era endemica e che la profilassi era consigliata.

Ritengono di non aver ricevuto adeguata informativa sul rischio e sulla necessità della profilassi, e annullano il viaggio, chiedendo poi la restituzione della somma:

  • In via principale: per nullità del contratto per difetto di forma scritta.

  • In via subordinata: per recesso legittimo a causa della grave violazione degli obblighi informativi.

2. Le ragioni del rigetto

Il Giudice di Isernia, ha rigettato sia l'eccezione di prescrizione sollevata dall'agenzia (in quanto le azioni di nullità e recesso sono decennali, non brevi come quella risarcitoria ex art. 45 d.lgs. 79/2011), sia le richieste di merito dei viaggiatori.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di nullità del contratto per difetto di forma scritta (ex art. 35 d.lgs. 79/2011) per un motivo fondamentale: difetto di legittimazione passiva dell'agenzia di viaggio.

📝 “...la domanda volta a far valere la nullità del contratto per difetto di forma scritta, sancita dall’art. 35 d.lgs. 79/2011 non può essere svolta nei confronti dell’agenzia di viaggio e va, pertanto, rigettata.”

L'agenzia, infatti, ha agito solo come intermediaria (venditore), come mandataria con rappresentanza del cliente, mentre il contratto di pacchetto turistico vincola l'Organizzatore (Tour Operator) e il Consumatore (Viaggiatore): le azioni contrattuali vanno, pertanto, esperite contro il Tour Operator, non contro l'agenzia.

Il cuore della questione era l'omissione informativa sulla malaria. Anche questa domanda è stata respinta sulla base di due punti chiave:

a. Obbligo legale limitato

L'art. 36 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011, ratione temporis vigente) obbliga l'operatore a fornire informazioni scritte di carattere generale sulle condizioni di passaporto, visto e obblighi sanitari e relative formalità.

“...l’unico obbligo previsto a carico dell’operatore turistico era di avvisare l'utente degli obblighi sanitari (vaccinazioni e profilassi obbligatorie) mentre non sussiste né a livello contrattuale né precontrattuale un obbligo volto a consigliare eventuali profilassi...”

Essendo la profilassi antimalarica generalmente non obbligatoria, l'obbligo informativo dell'agenzia non è stato violato.

b. La malaria è fatto notorio e il dovere di informarsi

Inoltre, la sentenza sottolinea la negligenza dei ricorrenti, evidenziando che:

  1. Le condizioni di partecipazione al viaggio invitavano i clienti a informarsi sul sito ufficiale della Farnesina (www.viaggiaresicuri.it) per la situazione sanitaria/socio-politica del Paese.

  2. La presenza della malaria nel sud-est asiatico è considerata un fatto notorio.

  3. Era onere del viaggiatore, usando l'ordinaria diligenza e seguendo le indicazioni presenti nel contratto, consultare i siti istituzionali (come quello del Ministero della Salute, accessibile a chiunque) per documentarsi sui rischi e scegliere se optare o meno per la profilassi non obbligatoria.

Tale negligenza rafforza la posizione dell'agenzia che non ha posto in essere alcun inadempimento precontrattuale informativo e, pertanto, nulla deve a titolo di rimborso ai viaggiatori.

3. Conclusioni

Il Tribunale di Isernia ha stabilito un punto fermo: l'agenzia di viaggio non ha l'obbligo di informare proattivamente il cliente su ogni singolo rischio sanitario, soprattutto quando:

  • Si tratta di un rischio noto (come la malaria endemica).

  • Il contratto stesso indica al viaggiatore di consultare fonti ufficiali (Farnesina).

  • La profilassi/vaccinazione non è obbligatoria.

 Il viaggiatore ha l'onere di informarsi adeguatamente consultando le fonti ufficiali, specialmente per i rischi sanitari non obbligatori.

Avvocato Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it

 

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