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09/04/2024 06:07 - Avvocato Luca Vancheri

Omessa consegna della documentazione condominiale da parte dell’amministratore uscente: i rimedi

L’articolo 1129 comma 8 del codice civile stabilisce che l’amministratore di condominio uscente ha l’obbligo di consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione concernente il condominio e i singoli condòmini. Tale obbligo discende dall’articolo 1713 del codice civile in quanto l’amministratore, nella sua qualità di mandatario del condominio, deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto dal mandante e da terzi a causa del mandato.

L’omessa consegna comporta per il nuovo amministratore l’impossibilità a gestire le questioni contabili, fiscali e giudiziarie inerenti alla gestione condominiale.

Cosa può fare il nuovo amministratore per ottenere la documentazione condominiale dall’amministratore uscente?

Il nuovo amministratore deve anzitutto comunicare, tramite raccomandata o PEC, all’amministratore uscente la sua nomina e contestualmente, richiedere di fissazione di un appuntamento per il cosiddetto “passaggio di consegne”, ossia per la consegna di tutta la documentazione condominiale in suo possesso.

Qualora l’amministratore uscente non ottemperi o adempia parzialmente alla richiesta, il nuovo mandatario può presentare al Tribunale del luogo ove è ubicato il condominio un ricorso ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, ossia può richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un provvedimento d’urgenza con il quale ordinare la consegna dei documenti.

L’amministratore di condominio uscente non può subordinare la consegna dei documenti al rimborso delle spese anticipate per conto del condominio (Cass. Sent. 13504/1999).

L’omessa consegna dei documenti legittima il condominio a richiedere il risarcimento dei danni?

La risposta è affermativa. Il condominio, infatti, per il tramite del nuovo amministratore, non solo può intimare la restituzione dei documenti, ma può anche richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un provvedimento di condanna al risarcimento dei danni patiti dal condominio e dal singolo condòmino a causa dell’omissione in questione. Il condominio ha in Giudizio l’onere della prova, ossia deve dimostrare al Giudice il concreto pregiudizio patito a causa della mancata consegna (Trib. Palermo sent. 1217/2024).

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*Foto di Chalo Garcia su Unsplash

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