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17/02/2025 14:24 - Avv. Luca Vancheri

La revoca dell'amministratore di condominio per omessa formazione: analisi giurisprudenziale

Il fine di questo breve articolo è quello di rispondere alla seguente domanda: può essere revocato un amministratore di condominio che non ha frequentato un corso di formazione iniziale e/o che non ha frequentato un corso di aggiornamento professionale?

La normativa di riferimento in tema di formazione dell'amministratore di condominio

Per poter rispondere alla domanda è necessario, anzitutto, menzionare le norme che disciplinano la formazione dell'amministratore di condominio.

La prima norma è l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, il comma 1 lettera G dell'articolo 71 bis stabilisce che l'attività di amministratore di condominio può essere svolta da chi frequenta un corso di formazione iniziale e/o un corso di aggiornamento professionale periodico.

Questa disposizione è stata integrata dal Decreto del Ministero della Giustizia 140 del 2014, il quale detta una serie di regole che delineano la formazione in questione. Anzitutto, la formazione mira a far acquisire al futuro amministratore le competenze tecniche, giuridiche e scientifiche necessarie per amministrare le parti comuni di un edificio.

Il corso di formazione iniziale ha una durata di 72 ore di cui almeno un terzo devono essere dedicate ad esercitazioni pratiche.

I corsi di aggiornamento devono essere frequentati una volta l'anno, dopo aver superato l'esame della formazione iniziale. Tali corsi hanno una durata minima di 15 ore e sono diretti a far conoscere all'amministratore le evoluzioni normative, giurisprudenziali e tecniche del mondo condominiale.

Un amministratore che non frequenta corsi di formazione può essere revocato giudizialmente dal suo incarico?

La normativa succitata nulla dice in merito alla revoca dell'amministratore per omessa formazione in materia condominiale. E' questo il motivo per il quale diverse Corti di merito si sono ritrovate a dover decidere senza un preciso riferimento legislativo.

A livello giurisprudenziale, infatti, si può affermare che abbiamo due orientamenti:

  1. Alcuni Tribunali hanno stabilito che può essere revocato l'amministratore di condominio che non ha conseguito un attestazione di frequenza di corsi di formazione iniziale o di aggionamento periodico. Infatti, l'omessa formazione, secondo questi Giudici, rappresenta una grave irregolarità ai sensi dell'articolo 1129 comma 12 codice civile. L'assenza di formazione mina il rapporto di fiducia tra amministratore e condòmini (si veda Trib. Milano sent. 3145/2019 nonché Trib. Verona 2515/2018).
  2. Altri Tribunali ritengono che la mancanza di formazione dell'amministratore di condominio non sia una grave irregolarità e pertanto l'amministratore non può essere revocato (si veda Trib. Roma sent. 4665/2021).

Il secondo degli orientamenti anzidetti ritiene che le ipotesi di revoca dell'amministratore di condominio di cui all'articolo 1129 siano tipizzate e che, pertanto, mancando quella relativa all'omessa formazione, non è possibile revocare l'amministratore di condominio che non si è formato o che non si aggiorna. La revoca, tuttavia, può essere ugualmente disposta dal Giudice in relazione al caso concreto, quando ritiene che l'omessa formazione dell'amministratore abbia arrecato gravi pregiudizi alla compagine condominiale.

E se l'amministratore è un avvocato e ha seguito corsi di diritto condominiale nell'ambito forense, può essere revocato per omessa formazione nella sua qualità di amministratore di condominio?

Per rispondere a questa domanda viene in soccorso sempre la giurisprudenza. Secondo i Giudici, il fatto che un amministratore di condominio svolga anche la professione di avvocato non vuol dire che adempie ai propri obblighi formativi partecipando a corsi o ad eventi di diritto condominiali accreditati presso il CNF (Consiglio Nazionale Forense) o pressi gli ordini territoriali. L'amministratore -avvocato assolve ai propri obblighi formativi da amministratore frequentando corsi dedicati proprio alla formazione dell'amministratore condominiale. Il fatto che l'amministratore-avvocato ha seguito corsi di diritto condominiale nell'esercizio della professione forense gioca in suo favore, nel senso che non può essere revocato giudizialmente dal suo incarico di amministratore, avendo comunque frequentato corsi in diritto condominiale. 

Conclusioni

Il contrasto giurisprudenziale sul tema in questione alimenta sicuramente l'incertezza. In ogni caso il condòmino dovrebbe dimostrare in Giudizio che la mancanza di formazione e di aggiornamento dell'amministratore di condominio è stata fondamentale nella determinazione di danni a carico della compagine condominiale e che, pertanto, è legittima la richiesta di revoca dall'incarico.

Avv. Luca Vancheri

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