
La natura mista del contratto di campeggio e la tutela dei gestori contro le occupazioni abusive
Con la recente sentenza n. 651/2026, il Tribunale di Torino interviene sulla qualificazione del rapporto tra gestore di campeggio e utente, confermando un orientamento giurisprudenziale fondamentale per la tutela delle imprese del settore.
Il Giudice ha ribadito che il contratto avente a oggetto il soggiorno in campeggio non può essere ricondotto allo schema della locazione pura. Si tratta, invece, di un contratto atipico a causa mista, che fonde elementi di:
- Locazione: per la concessione in godimento della piazzola;
- Contratto d'albergo: per la fruizione dei servizi comuni e dell'infrastruttura ricettiva;
- Somministrazione: per l'erogazione di utenze e servizi accessori.
Questa distinzione è fondamentale: poiché non si tratta di locazione, il processo segue il rito ordinario e non richiede il tentativo obbligatorio di mediazione, i cui costi resterebbero altrimenti a carico del gestore senza possibilità di rimborso
In caso di occupazione della piazzola oltre la scadenza del contratto (ad esempio, per mancata rimozione di roulotte e accessori), il soggetto è tenuto al pagamento della tariffa giornaliera prevista dal regolamento del campeggio. Tale importo va calcolato per ogni giorno di effettiva persistenza dell'occupazione, fino alla data di alienazione dei beni a terzi o all'effettivo rilascio.
Come il nostro Studio supporta i gestori
Il nostro Studio assiste i gestori per:
- Redazione di regolamenti: inserimento di clausole su tariffe giornaliere e rimozione forzata per garantire condanne automatiche al pagamento.
- Recupero crediti: azioni legali per incassare l'indennità di occupazione dovuta dalla scadenza del contratto fino al rilascio della piazzola.
Avv. Luca Vancheri
email: info@vancherilex.it