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09/02/2026 21:25 - Avv. Luca Vancheri

La natura mista del contratto di campeggio e la tutela dei gestori contro le occupazioni abusive

Con la recente sentenza n. 651/2026, il Tribunale di Torino interviene sulla qualificazione del rapporto tra gestore di campeggio e utente, confermando un orientamento giurisprudenziale fondamentale per la tutela delle imprese del settore.

Il Giudice ha ribadito che il contratto avente a oggetto il soggiorno in campeggio non può essere ricondotto allo schema della locazione pura. Si tratta, invece, di un contratto atipico a causa mista, che fonde elementi di:

  1. Locazione: per la concessione in godimento della piazzola; 
  2. Contratto d'albergo: per la fruizione dei servizi comuni e dell'infrastruttura ricettiva; 
  3. Somministrazione: per l'erogazione di utenze e servizi accessori.

Questa distinzione è fondamentale: poiché non si tratta di locazione, il processo segue il rito ordinario e non richiede il tentativo obbligatorio di mediazione, i cui costi resterebbero altrimenti a carico del gestore senza possibilità di rimborso

In caso di occupazione della piazzola oltre la scadenza del contratto (ad esempio, per mancata rimozione di roulotte e accessori), il soggetto è tenuto al pagamento della tariffa giornaliera prevista dal regolamento del campeggio. Tale importo va calcolato per ogni giorno di effettiva persistenza dell'occupazione, fino alla data di alienazione dei beni a terzi o all'effettivo rilascio.

Come il nostro Studio supporta i gestori

Il nostro Studio assiste i gestori per:

  • Redazione di regolamenti: inserimento di clausole su tariffe giornaliere e rimozione forzata per garantire condanne automatiche al pagamento.
  • Recupero crediti: azioni legali per incassare l'indennità di occupazione dovuta dalla scadenza del contratto fino al rilascio della piazzola.

Avv. Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it

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