
La cessione del contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore
Indice
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Il contratto di pacchetto turistico
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La cessione del contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore
Il pacchetto turistico è il contratto con il quale il tour operator (organizzatore) o l'agenzia viaggi (venditore) forniscono ad un viaggiatore la combinazione di almeno due dei quattro servizi turistici indicati dall'articolo 33 del codice del Turismo (d.lgs 79/2011) in cambio del pagamento di un prezzo.
I servizi turistici contemplati dal Codice del turismo sono: trasporto, alloggio, noleggio veicoli (automobili, veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e motocicli che richiedono patente di guida di categoria A) e servizi turistici che non costituiscono parte integrante dei precedenti.
Affinchè possa applicarsi la disciplina del codice del Turismo a tutela delle parti coinvolte in tale tipo di negozio giuridico è necessario che il pacchetto presenti determinate caratteristiche. Anzitutto può essere combinato da un unico professionista oppure può essere combinato da più fornitori di servizi ed acquistato dal viaggiatore presso un unico punto vendita ad un prezzo forfettario o globale purché sia venduto come pacchetto turistico o con una denominazione simile.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico il venditore o l'organizzatore devono fornire, a mente dell'articolo 34 del codice del Turismo una serie di informazioni precontrattuali utili al viaggiatore ai fini della determinazione a contrarre, nonché il modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al codice del Turismo.
Le informazioni precontrattuali saranno parte integrante del contratto eventualmente concluso.
Le modifiche successive alla conclusione possono essere apportate al contratto previo accordo delle parti.
Il contratto di pacchetto turistico deve essere formulato in un linguaggio semplice e comprensibile e se risulta in forma scritta, deve essere leggibile.
Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45;
c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.
2. La cessione del contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore
Quando il viaggiatore può cedere il contratto di pacchetto turistico?
Il viaggiatore può cedere il contratto nel momento in cui decide di non compiere il viaggio.
A chi può cedere il contratto?
Il contratto può essere ceduto ad un qualunque terzo purchè questi soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Quali sono gli obblighi del viaggiatore cedente?
Il viaggiatore cedente deve informare l'organizzatore dell'avvenuta cessione del contratto entro sette giorni prima rispetto alla data programmata per la partenza (art. 38 codice del turismo, nonché art. 9 direttiva UE 2305/2015). Il preavviso deve essere dato su un supporto durevole. Inoltre, il cedente deve saldare in solido con il viaggiatore ceduto il prezzo parziale o totale del pacchetto, gli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
Quali sono gli obblighi dell'organizzatore?
L'organizzatore deve fornire al viaggiatore cedente e a quello ceduto la prova dei diritti, delle imposte e dei costi aggiuntivi richiesti a seguito della cessione del contratto. Questi importi non possono essere irragionevoli.