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07/05/2024 10:52 - Avvocato Luca Vancheri

Installazione impianti fotovoltaici su parte condominiale

Indice

  1. Può il singolo condòmino installare un impianto fotovoltaico su lastrico solare o su tetto condominiale?

  2. E' necessaria l'autorizzazione dell'assemblea di condominio per l'installazione dell'impianto fotovoltaico?

  3. L'assemblea di condominio può esprimersi in merito al progetto di impianto fotovoltaico da installarsi?

  4. L'assemblea di condominio può richiedere al singolo condòmino di apportare modifiche all'impianto fotovoltaico installato?

  5. Impianto fotovoltaico e diritto d'uso dei singoli condòmini

1. Può il singolo condòmino installare un impianto fotovoltaico su lastrico solare o su tetto condominiale?

L'articolo 1122 bis secondo comma del codice civile riconosce il diritto del singolo condominio di installare su lastrico solare e su ogni altra idonea superficie condominiale impianti fotovoltaici per la produzione di energia.

 2. E' necessaria l'autorizzazione dell'assemblea di condominio per l'installazione dell'impianto fotovoltaico?

No, il condòmino che intende installare su lastrico solare o su tetto condominiale un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili non deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'assemblea di condominio (si veda sent. Corte Cassazione 1337/2023). 

3. L'assemblea di condominio può esprimersi in merito al progetto di impianto fotovoltaico da installarsi?

Il condòmino che intende installare un impianto fotovoltaico può rivolgersi all'amministratore di condominio prima di procedere ai lavori qualora siano necessarie modificazioni delle parti comuni. L'assemblea, perciò, può essere chiamata ad esprimesi in merito ad eventuali modifiche ed indicare al condòmino le attività da svolgere per garantire la salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico del condominio, nonché per evitare eventuali violazioni dei diritti dei singoli condòmini. Queste prescrizioni devono essere approvate dalla maggioranza dei condòmini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio.

4. L'assemblea di condominio può richiedere al singolo condòmino di apportare modifiche all'impianto fotovoltaico installato?

Qualora l'impianto fotovoltaico venga installato senza modificazioni delle parti comuni, l'assemblea di condominio può comunque deliberare in merito a tale infrastruttura se ritiene che l'impianto violi:

  • la destinazione delle cose comuni;

  • la tutela del diritto d'uso di ciascun condòmino;

  • la stabilità dell'edificio;

  • la sicurezza dell'edificio;

  • il decoro architettonico dell'edificio.

In particolare, l'assemblea potrebbe stabilire il ripristino dello stato dei luoghi oppure potrebbe imporre al condòmino la riduzione della superficie della parte comune occupata.

5. Impianto fotovoltaico e diritto d'uso dei singoli condòmini

Nella prassi capita spesso che l'impianto fotovoltaico venga installato dal singolo condòmino sul lastrico solare o sul tetto condominiale senza tener conto del diritto d'uso delle parti comuni degli altri condòmini.

A tale proposito viene in aiuto la disposizione di cui all'articolo 1102 del codice civile, che stabilisce che ogni condòmino non può pregiudicare il pari uso delle parti comuni da parte degli altri condòmini. Ciò significa che il condòmino che utilizza il lastrico solare condominiale per installare un proprio impianto fotovoltaico deve servirsi di tale parte comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il pari uso comune "non è inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, ma come facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri" (Corte di Cassazione sent. 18038/2020). 

Per valutare se vi è una violazione del diritto d'uso, si potrebbero, ad esempio, considerare l'ingombro dell'impianto installato e lo spazio residuo della parte comune utilizzabile dagli altri condòmini per un uso concreto confacente ai propri bisogni.

Avv. Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it

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