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27/09/2024 14:03 - Avv. Luca Vancheri

Il diritto dei condòmini con disabilità all'installazione dell'ascensore condominiale

Il diritto all'installazione dell'ascensore condominiale 

La realtà presenta spesso edifici con più piani privi di ascensore. 

L'attuale e incessante invecchiamento della popolazione italiana ha incrementato il numero di richieste di installazione di ascensore condominiale che consente ad anziani e a disabili di raggiungere i piani alti, dove solo collocati i propri appartamenti per poter godere degli stessi. (Indagine ISTAT 2024 su invecchiamento popolazione).

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dei disabili e degli anziani all'installazione di un ascensore condominiale come diritto fondamentale, il cui contenuto consiste nell'abbattimento delle barriere architettoniche per una migliore accessibilità all'edificio e per un'effettività abitabilità dell'appartamento (Cass. 6129/2017).

Ma cosa si intende per barriera architettonica?

Ai sensi dell'articolo 1 del DPR 503/1996 le barriere architettoniche sono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Pertanto, i soggetti che hanno difficoltà motorie e che hanno necessità di raggiungere il proprio appartamento o comunque di lasciare lo stesso per lo svolgimento di attività quotidiane al di fuori di esso, hanno diritto alla rimozione degli ostacoli che costituiscono barriere architettoniche.

La solidarietà condominiale

La Corte di Cassazione è stata spesso evocata per giudicare in merito ai casi in cui ritenere legittima l'installazione di un ascensore condominiale in un edificio privo di tale impianto fin dalla sua costruzione.

Ragionando sui diversi interessi in gioco, la Corte è giunta ad elaborare il principio di "solidarietà condominiale" (Cass. 19087/2022). Si tratta di un principio insito nel disposto dell'articolo 2 della Costituzione. Tale norma, infatti, prevede che i cittadini devono adempiere a doveri di solidarietà sociale, tra i quali rientra sicuramente quello della solidarietà condominiale.

Cosa significa solidarietà condominiale?

Solidarietà condominiale significa che nei rapporti tra i condòmini deve essere garantito ed applicato un costante equilibrio tra gli interessi della compagine condominiale e gli interessi del singolo condòmino.

Espressione della solidarietà condominiale è l'articolo 1102 del Codice Civile rubricato "uso della cosa comune".

Ai sensi della succitata norma il singolo può utilizzare i beni comuni in funzione della sua proprietà esclusiva senza alterare la destinazione dei beni comuni e senza impedire agli altri condòmini il pari uso.

Ogni condòmino, pertanto, può apportare modifiche migliorative dei beni comuni, a proprie spese, senza assenso degli altri condòmini e senza che tali modifiche siano lesive degli interessi degli altri comunisti.

A quali condizioni il singolo condòmino può installare un ascensore in un edificio condominiale?

L'installazione dell'ascensore nelle parti comuni dell'edificio è legittima quando essa è diretta all'eliminazione delle barriere architettoniche e quando è funzionale al godimento da parte del condòmino disabile o anziano del proprio appartamento.

L'installazione dell'ascensore nelle parti comuni dell'edificio non necessità dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale se è diretta ad eliminare le barriere architettoniche e ad agevolare l'accesso del condòmino con disabilità motorie al proprio immobile.

Il Giudice del Tribunale del luogo ove si trova il condominio è chiamato a valutare la legittimità dell'installazione laddove essa venga contestata dagli altri condòmini. Ad esempio, gli altri condòmini potrebbero ritenere l'installazione lesiva del loro diritto di veduta oppure lesiva del loro diritto di passaggio.

Il Giudice nell'effettuare la valutazione si avvale della consulenza tecnica di professionisti che sono in grado di stimare se l'impianto installato o da installarsi sia tale da arrecare pregiudizio alla stabilità, al decoro architettonico e alla sicurezza dell'edificio.

Il bonus barriere architettoniche

Per quanto riguarda i bonus che la normativa nazionale contempla al fine di agevolare l'eliminazione delle barriere architettoniche, essi riguardano sostanzialmente le detrazioni  Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il sito dell'Agenzia delle Entrate riporta l'elenco aggiornato delle detrazioni Irpef che possono essere utilizzate per la realizzazione di manufatti idonei all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Info e assistenza: info@vancherilex.it

Avv. Luca Vancheri

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