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02/05/2024 20:00 - Avvocato Luca Vancheri

Furto di veicolo in sosta nel parcheggio dell'albergo

Nella pratica capita spesso che nell'acquistare il servizio di alloggio presso una struttura alberghiera, si possa leggere tra i servizi accessori offerti, quello del parcheggio del proprio veicolo (automobile o motoveicolo) a titolo gratuito o a dietro pagamento di un prezzo.

Ma cosa accade se il proprio veicolo, in sosta presso il parcheggio messo a disposizione dall'albergo, diviene oggetto di furto?

La risposta è stata fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 6048 del 2010.

Alla fattispecie del furto del veicolo in sosta presso il parcheggio dell'albergo non si applica la disciplina del contratto di deposito in albergo di cui agli artt. 1783 ss del codice civile, in quanto tale disapplicazione è prevista espressamente dall'articolo 1785 quinquies codice civile.

Il contratto in forza del quale l'ospite può disporre in sosta il proprio veicolo presso il parcheggio messo a disposizione dell'albergatore, è un contratto atipico di parcheggio, al quale si applicano le disposizioni in tema di deposito in generale di cui agli artt. 1766 ss codice civile.

Tutto ciò significa che l'albergatore in forza del contratto di parcheggio si obbliga a custodire e a restituire il veicolo dell'ospite quando qusti ne faccia richiesta.

Il contratto di parcheggio si perfeziona nel momento in cui l'ospite consegna le chiavi del veicolo all'albergatore o ad un suo preposto (cass. 6048/2010).

Pertanto, nel caso di furto del veicolo in sosta presso il parcheggio predisposto dall'albergatore, questi può essere richiamato a rispondere del danno patito dall'ospite soltanto se vi è stata tale consegna.

L'albergatore può andare esente da tale responsabilità non solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il furto, ma soprattutto dando prova dell'esistenza di un caso di forza maggiore o di un caso fortuito nella determinazione dell'evento dannoso.

L'albergatore può essere chiamato a rispondere anche del furto delle cose presenti all'interno del veicolo, previa dimostrazione da parte dell'ospite della effettiva collocazione e del loro valore; ciò, sempre a condizione, che il veicolo sia stato consegnato nelle mani dell'albergatore o di un suo preposto.

Il risarcimento del danno può essere evocato anche se l'ospite-depositante non è proprietario del veicolo. La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che soltanto l'ospite depositante può agire nei confronti dell'albergatore e non il proprietario del veicolo, poiché il contratto di deposito è stato concluso tra l'ospite e l'albergatore (ex multis Trib. Messina 2342/2019).

 

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