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04/06/2026 14:49 - Avv. Luca Vancheri

Elenco condòmini morosi: cosa rischia l'amministratore di condominio che non lo consegna?

LE GUIDE DEL DIRITTO CONDOMINIALE

A cura dell'avvocato Luca Vancheri

L'amministratore di condominio ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile è obbligato a comunicare al creditore, che ne faccia richiesta e che non è stato ancora soddisfatto, l'elenco dei condòmini morosi.

Cosa significa concretamente questo obbligo per l'amministratore di condominio e cosa rischia se non ottempera? Lo spieghiamo brevemente in questo articolo.

1. Quali parti sono interessate da questo obbligo dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile?

Le parti interessate sono due: il creditore del condominio e l'amministratore di condominio.

Il creditore del condominio è il soggetto che ha fornito beni o servizi al condominio e che, pertanto, ha diritto ad un compenso per l'attività prestata; l'amministratore di condominio è il mandatario, ossia colui il quale deve svolgere una serie di attività nell'interesse del condominio dietro pagamento di un compenso.

2. Cosa accade quando il creditore-fornitore del condominio non riceve da tale ente il compenso per le attività prestate?

Accade che il fornitore può preliminarmente diffidare il condominio ad adempiere e in caso di inadempienza, può presentare al Giudice di Pace o al Tribunale un ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale ingiungere al condominio il pagamento del compenso rimasto insoddisfatto. Nell'ipotesi di mancato pagamento del credito a seguito dell'ingiunzione, il creditore può notificare al condominio un atto di precetto. Se anche il precetto rimane insoluto, allora il fornitore può procedere a pignorare le somme del condominio dirette a soddisfare il suo credito.

3. Cosa accade quando l'importo pignorato sul conto corrente condominiale è insufficiente a soddisfare il credito vantato dal fornitore?

Nell'ipotesi in cui il credito pignorato dal fornitore sul conto corrente condominiale sia insufficiente a soddisfare il suo credito, allora il creditore può, ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, richiedere all'amministratore di condominio l'elenco dei condòmini morosi, con l'indicazione delle generalità, degli indirizzi di residenza e dell'importo dovuto da ciascuno dei condòmini morosi in relazione al credito fatto valere con il decreto ingiuntivo e con il precetto dal fornitore. Questo elenco è fondamentale per il fornitore affinché egli possa aggredire i patrimoni dei condòmini che non ancora provveduto al saldo del bene o servizio ricevuto dal fornitore.

4. E se l'amministratore di condominio non consegna l'elenco dei condòmini morosi al fornitore?

Nell'ipotesi in cui l'amministratore di condominio non consegni al fornitore l'elenco dei condòmini morosi, quest'ultimo può agire un giudizio per chiedere al Giudice la condanna dell'amministratore a consegnare l'elenco dei condòmini morosi. In particolare, il fornitore con l'assistenza di un avvocato, può presentare al Tribunale un ricorso ai sensi dell'art. 281-decies e dopo aver provato di essere creditore del condominio e di aver richiesto all'amministratore di condominio l'elenco dei condòmini morosi per poter agire in via esecutiva senza ottenere alcun riscontro, può ottenere dal Giudice la condanna dell'amministratore alla consegna dell'elenco dei condòmini morosi.

5. Cosa rischia, dunque, l'amministratore di condominio che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 63 disp.att. c.c. relativo alla consegna dell'elenco dei condòmini morosi al fornitore-creditore?

L'amministratore di condominio, oltre a rischiare una condanna a consegnare l'elenco dei condòmini morosi del condominio al fornitore, può essere anche condannato al pagamento delle spese del Giudizio instaurato dal fornitore dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 281-decies.

Sei un fornitore di un condominio e non sei ancora stato pagato?

Non lasciare che i crediti insoluti blocchino la tua attività. Se il conto corrente del condominio è vuoto o insufficiente, hai il diritto di conoscere i nomi dei condòmini morosi per recuperare ciò che ti spetta. Se l'amministratore fa ostruzionismo, puoi obbligarlo a consegnarti l'elenco attraverso le vie legali.

Fai valere i tuoi diritti oggi stesso.

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