
Indice
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Come installare correttamente un'antenna radiotelevisiva sulle parti condominiali nel rispetto della Legge?
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E' possibile collocare la propria antenna radiotelevisiva nella proprietà esclusiva di un altro condòmino?
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Come installare correttamente un'antenna radiotelevisiva sulle parti condominiali nel rispetto della Legge?
Il singolo condòmino può installare l'antenna radiotelevisiva, utile al fine della fruizione personale dei relativi servizi, sulle parti comuni del condominio in modo tale da non arrecare pregiudizio:
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alle stesse parti condominiali;
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alle proprietà degli altri condòmini;
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al decoro dell'edificio.
L'installazione posta in essere nel rispetto dei predetti criteri non necessità dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale (art. 1222 bis c.c.).
Quando l'installazione comporta modifiche alle parti comuni del condominio, è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea. La delibera di autorizzazione deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi (art. 1136 comma quinto c.c.). L'atto in questione può contenere indicazioni circa le modifiche da apportare al progetto di installazione al fine di salvaguardare il decoro architettonico dell'edificio.
2. E' possibile collocare la propria antenna radiotelevisiva nella proprietà esclusiva di un altro condòmino?
La risposta è affermativa. Il singolo condòmino gode, infatti, del cosiddetto "diritto di antenna", il quale è sancito dalla Legge 544 del 1940 nonché dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs 259/2003). Il diritto di antenna non è un diritto reale di servitù, ma un'esplicazione del diritto del singolo alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione (art. 21 Costituzione italiana).
Il diritto di antenna può essere esercitato dal singolo condòmino sulla proprietà esclusiva di un altro condòmino attraverso l'installazione di impianti, fili, cavi e accessori. Questi elementi devono essere posti all'interno della proprietà esclusiva altrui in modo tale da non impedire l'uso della proprietà secondo la propria destinazione nonché a guisa da non arrecare danno alla proprietà "servente".
Le Corti di merito nonché la Corte di Cassazione sono state spesso adite da condòmini che ritenevano lesiva la presenza di antenne o d'impianti all'interno della loro proprietà. Ciò è accaduto principalmente quando tali condòmini hanno ritenuto che il valore di mercato del proprio immobile fosse diminuito a causa della presenza di impianti altrui.
La Corte di Cassazione ha perciò ravvisato un ulteriore criterio che rende giustificabile l'installazione di antenne nella proprietà di altro condòmino. In particolare, secondo i Giudici della Suprema Corte, l'antenna può essere installata soltanto se il condòmino riesce a dimostrare che il suo diritto ad accedere ai servizi radiotelevisivi non può essere esercitato in altro modo se non attraverso tale occupazione, poiché egli non ha disponibilità di spazi entro i quali poter procedere con detta installazione. Solo in questo modo può essere giustificato il sacrificio imposto al proprietario dell'immobile gravato ( Cass. sent. n. 16865/2017).
In sede di Giudizio, il Giudice sovente si avvale di un consulente tecnico per poter valutare la presenza o meno di spazi all'interno della proprietà del condòmino che vanta il diritto di antenna al fine di comprendere se l'istanza di installazione è legittima o meno.
Il diritto di antenna comprende il diritto ad effettuare manutenzioni dell'impianto nella proprietà altrui a condizione che non vengano arrecati danni all'immoble servente e previo accordo circa i tempi e i modi di intervento tra le parti.
Avv. Luca Vancheri
email: info@vancherilex.it