
Decreto ingiuntivo condominiale: la sospensione dell’esecutività per assenza dell’approvazione del piano di riparto
Sospensione esecutività decreto ingiuntivo condominiale: la mancata approvazione del piano di ripartizione come elemento chiave
Lo Studio Legale Vancheri è lieto di condividere un recente successo ottenuto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Perugia, che ribadisce un principio fondamentale in materia condominiale: la necessità dell'approvazione assembleare del piano di ripartizione delle spese per la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi per crediti condominiali.
Il caso
La vicenda nasce dall’opposizione proposta da una condòmina, assistita dall’Avv. Luca Vancheri, avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Perugia per il pagamento di presunti contributi condominiali. In tale procedimento, il condominio – come sovente accade – aveva ottenuto non solo il decreto ingiuntivo, ma anche la sua immediata esecutività, basandosi su documentazione che, però, non conteneva l’approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea.
L'Avv. Vancheri ha dimostrato come nel caso di specie non fosse stato approvato dall'assemblea di condominio il piano di riparto delle spese.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20003/2020, ha stabilito che l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi condominiali.
La decisione del Giudice
Il Giudice di Pace di Perugia con ordinanza del 27 maggio 2025 ha accolto l’istanza dell’opponente difesa dall'Avv. Vancheri, disponendo la sospensione dell’esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo, proprio per la mancanza del riparto regolarmente approvato dall’assemblea. Il provvedimento riconosce come fondato il rilievo dell’Avv. Vancheri, sottolineando che la mera approvazione del bilancio non è sufficiente per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo senza l’approvazione dello stato di riparto che determina esattamente quanto dovuto da ciascun condomino.
Conclusioni:
Il caso affrontato dal Giudice di Pace di Perugia rappresenta un esempio concreto di come la mancanza dell’approvazione dello stato di riparto da parte dell’assemblea condominiale possa incidere in modo determinante sulla validità e sull’esecutività di un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali. La decisione di sospendere l’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo è fondata proprio sull’assenza di tale approvazione, requisito essenziale secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per conferire certezza e trasparenza al credito vantato dal condominio nei confronti del singolo condomino.
Questo caso sottolinea, ancora una volta, come la corretta redazione e approvazione degli atti condominiali non sia un mero adempimento formale, ma costituisca una garanzia sostanziale dei diritti dei singoli condomini.
Avv. Luca Vancheri
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