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20/05/2024 20:00 - Avv. Luca Vancheri

Cosa fare se un volo cancellato ti fa perdere un concerto: diritti e compensazioni

Indice

1.Volo cancellato e compensazione pecuniaria 

2. Volo cancellato e rimborso del biglietto

3. Volo cancellato e concerto perso

 

1.Volo cancellato e compensazione pecuniaria 

Il legislatore europeo ha introdotto il Regolamento CE 261/04 al fine di garantire una maggiore tutela ai passeggeri aerei. In particolare, si sono voluti salvaguardare i diritti ad essi spettanti nel caso di determinati disservizi aerei: volo cancellato, volo in ritardo e negato imbarco.

Un volo si considera cancellato nel momento in cui non viene operato dalla compagnia aerea e il passeggero, pertanto, non viene trasferito presso la località di destinazione indicata nella prenotazione del posto a bordo dell'aereo.

Il Regolamento CE 261/04 ha avuto il merito di riconoscere in favore dei passeggeri aerei, il cui volo viene cancellato, il diritto ad un risarcimento, detto compensazione pecuniaria. Tale risarcimento è forfettario ed ha, pertanto, una quantificazione predeterminata:

-euro 250,00 per tratte aeree inferiori a 1500 chilometri (ad es. Napoli -Milano);

-euro 400,00 per tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 chilometri (ad es. Catania - Parigi);

-euro 600,00 per tratte aeree superiori a 3500 chilometri (ad es. Roma -New York).

La compensazione pecuniaria non spetta al passeggero nel momento in cui il vettore aereo dimostra che la cancellazione del volo è imputabile a "circostanze eccezionali" ossia ad eventi che non sono controllabili dalla compagnia aerea, come nelcaso del maltempo. In ogni caso la dimostrazione comporta a carico del vettore la prova dell'evento, nonché l'adozione di tutte le misure del caso per evitare la cancellazione del volo.

Il risarcimento in parola non spetta al passeggero nel caso in cui il vettore offre un volo alternativo a quello cancellato che consente all'utente di giungere presso la destinazione finale originaria meno di tre ore dopo rispetto all'orario concordato.

2. Volo cancellato e rimborso del biglietto

Nell'ipotesi di volo cancellato, se la compagnia aerea non offre al passeggero un volo alternativo, questi può chiedere il rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo cancellato. Il rimborso, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento CE 261/04, deve essere effettuato dalla compagnia aerea entro sette giorni con bonifico, voucher o altri servizi in accordo con il passeggero.

3. Volo cancellato e concerto perso

Che cosa accade se non riesco a partecipare ad un concerto a causa della cancellazione del volo che mi doveva portare presso il luogo in cui il concerto si sarebbe tenuto?

Anzitutto si può chiedere alla compagnia aerea il pagamento della compensazione pecuniaria, la quale ha un valore che varia a seconda della lunghezza della tratta del volo. Si ricorda che la compensazione non è dovuta nel caso in cui la compagnia riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è imputabile a cause da essa non controllabili.

Si può, poi, richiedere il rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo cancellato, a condizione che non si utilizzi un eventuale volo alternativo offerto dalla compagnia aerea in sostituzione del volo cancellato.

Inoltre, il passeggero potrebbe richiedere il rimborso del prezzo pieno del biglietto del concerto a cui non ha partecipato a causa della cancellazione del volo. Il vettore aereo potrebbe opporsi a tale richiesta dimostrando la non imputabilità ad esso della cancellazione del volo.

Infine, il passeggero potrebbe richiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale, ossia potrebbe pretendere dal vettore il pagamento di un importo a ristoro del danno morale e da perdita di chance patito per non essere riuscito a partecipare al concerto a causa della cancellazione del volo. L'evento ricreativo, infatti, per come è strutturato, potrebbe essere valutato come unico ed irripetibile e, pertanto, ciò è sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria. Ovviamente, il vettore potrebbe andare esente dal pagamento dimostrando la totale estraneità nella determinazione della cancellazione del volo (si veda Trib. Bari sent. 4702/2023).

 

 

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