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01/01/2025 23:00 - Avv. Luca Vancheri

Cosa fare se l'amministratore uscente non consegna la documentazione condominiale?

Che cosa si intende per passaggio di consegne tra amministratori di condominio?

Al termine del proprio mandato, l'amministratore uscente deve consegnare al neo amministratore tutta la documentazione inerente alla gestione condominiale. Si tratta di un obbligo sancito dall'articolo 1129 comma 7 del codice civile. In particolare, la prassi insegna che tale documentazione riguarda:

-atti di natura fiscale;

-atti di natura contabile;

-registro di anagrafe condominiale;

-rendiconti annuali;

-registro dei verbali delle sedute assembleari;

-polizze assicurative;

-certificazioni di conformità impianti.

La consegna di tale documentazione è fondamentale per consentire all'amministratore entrante di poter gestire l'ente condominiale nell'interesse della compagine mandataria.

Cosa deve fare l'amministratore entrante per ottenere la documentazione condominiale?

Deve inoltrare all'amministratore uscente una richiesta scritta tramite posta elettronica certificata (PEC).

E se l'amministratore uscente non adempie, come può tutelarsi il neo amministratore?

Può rivolgersi, con l'assistenza di un avvocato, al Tribunale del luogo dove si trova il condominio per richiedere la condanna del vecchio amministratore alla consegna della documentazione richiesta.

In particolare, la richiesta può essere avanzata ai sensi dell'articolo 700 cpc stante l'urgenza di ottenere la documentazione per la gestione dell'ente.

Il Giudice emanerà il provvedimento di condanna se vengono soddisfatte due condizioni, ossia se vi sono il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Per quanto riguarda il fumus boni iurisossia il fondamento giuridico e fattuale della pretesa azionata dal neo amministratore, si può dire che esso sussite nel momento in cui il subentrante riesce a dimostrare la revoca del precedente amministratore nonché di aver tentato, senza successo, di ottenere la documentazione condominiale.

In merito al periculum in mora, ossia al pregiudizio che può subire la compagine condominiale dalla omessa o tardiva consegna degli atti, esso è insito proprio nella impossibilità del nuovo amministratore di gestire l'ente condominiale in assenza della documentazione in parola.

Avv. Luca Vancheri

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luca.vancheri@vancherilex.it 

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