
29/07/2024 12:11 - Avv. Luca VancheriContratto di campeggio: diritti e doveri del gestore e del turista
Durante la stagione estiva il turista si avvale di diverse forme di ospitalità per trascorrere le tanto agognate vacanze.
Tra tali diverse forme si può sicuramente annoverare il campeggio.
Cosa si intende per campeggio?
Le diverse normative regionali sono concordi nel definire il campeggio come una struttura ricettiva, a gestione unitaria, aperta al pubblico ed attrezzata in aree recintate per la sosta e il soggiorno del turista che di norma è provvisto di mezzi propri di pernottamento. In particolare, la casistica contempla i seguenti mezzi: roulotte, tenda, camper o altri mezzi mobili. In alcuni casi, il gestore o titolare può mettere a disposizione del turista tali mezzi di pernottamento, qualora il cliente ne sia sprovvisto. Le normative regionali regolano le percentuali di piazzole di sosta da destinare a mezzi propri e a mezzi del turista.
Oltre alle piazzole di sosta, il turista può fruire nell'area di campeggio di altri servizi come l'allaccio idrico, quello elettrico o comunque può utilizzare il servizio mensa e/o ristorazione predisposto dal gestore dell'area.
Il turista può utilizzare il servizio di campeggio per periodi limitati dell'anno oppure annualmente.
In ogni caso, tra il turista e il gestore viene stipulato il contratto di campeggio.
Che cosa si intende per contratto di campeggio?
E' un negozio giuridico in forza del quale il gestore si obbliga a fornire al turista un'area (cd. piazzola di sosta) per la collocazione di tende, roulotte e prefabbricati mobili di proprietà del turista oltre ad altri servizi di somministrazione, dietro ricezione di un prezzo corrisposto dal turista.
La Giurisprudenza (Trib. Massa 952/2014, Trib. Livorno 61/2024) ha definito il contratto di campeggio come contratto atipico-misto, poiché non vi è una normativa specifica che regola tale tipo di contratto, il quale, anzi, risulta presentare elementi tipici dei contratti di locazione, di deposito e di somministrazione.
Pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, si dovrà applicare la disciplina specifica di predetti contratti tipici.
Cosa accade se il turista occupa la piazzola e non paga il canone concordato con il gestore?
Il gestore può metterlo in mora, ossia può intimare il turista a liberare l'area occupata illegittimamente (ad esempio, perché il termine di scadenza indicato nel contratto è spirato) nonché può richiedere il pagamento dei canoni di locazione fino al giorno in cui non viene rimosso il mezzo parcheggiato.
Qualora detta strada stragiudiziale non dovesse sortire gli effetti sperati, il gestore può rivolgersi al Tribunale del luogo ove è collocata l'area di campeggio e richiedere al Giudice di ordinare al turista di liberare la piazzola e pagare i canoni fino al giorno della rimozione, anche quelli eventualmente non pagati durante la permanenza legittima. In questo caso è evidente come al contratto di campeggio si applicano le norme codicistiche in tema di contratto di locazione.
Avvocato Luca Vancheri